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Notifica dell’istanza di fallimento: valida anche se fatta al liquidatore

Notifica

La notifica dell’istanza di fallimento presso il domicilio del liquidatore è pienamente valida nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguirla a mezzo PEC o presso la sede della società in stato d’insolvenza, anche nel caso in cui non avvenga il deposito della relativa istanza presso la casa comunale ex art. 15 l. fall..

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione in un caso in cui la Corte d’Appello aveva respinto il reclamo proposto da una società, ritenendo infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per nullità della notifica dell’istanza di fallimento eseguita a mezzo posta presso il domicilio del liquidatore, in seguito alla disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

La società ha pertanto proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando, tra l’altro, la nullità della notifica dell’istanza di fallimento ai sensi della disciplina fallimentare (oltre che l’errato criterio adottato nella dichiarazione dello stato d’insolvenza).

Con riferimento al primo di tali motivi, tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che, ai sensi dell’art. 15 l. fall., laddove non sia possibile la notifica a mezzo PEC, questa deve effettuarsi presso la sede sociale della debitrice risultante dal registro delle imprese o, se anche quest’ultima modalità non risulti possibile, con il deposito nel Comune in cui la società debitrice ha sede.

Nel caso esaminato, essendo risultata impossibile la notifica sia a mezzo PEC sia presso la sede risultante dal registro delle imprese, in assenza di una sede effettiva della società, la Cassazione ha ritenuto che, sebbene non fosse stata eseguita presso la casa comunale, la notifica eseguita presso il domicilio del liquidatore, legale rappresentante della società, fosse comunque da ritenersi validamente eseguita, come modalità maggiormente garantista rispetto a quella prevista per legge; talché la regolare ricezione da parte del liquidatore è servita a rendere edotta la società in liquidazione dell’istanza di fallimento e della fissazione dell’udienza ex art. 15 l. fall..

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso relativamente al motivo di nullità della notifica (accogliendo, invece, altro motivo attinente alla dichiarazione dello stato d’insolvenza).

Cassazione Civile, 18.12.2017, n. 30297

Cassazione Civile, 18-12-2017, n. 30297