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Non bastano i redditi del padre per aumentare il mantenimento ai figli

mantenimento

Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento per la prole, ai sensi dell’art. 147 c.c. deve condursi una indagine comparativa della situazione reddituale ed economica dei genitori e deve aversi riguardo anche ad ulteriori indici dalla legge specificamente individuati.

La Corte di Cassazione ha dettato, in sostanza, le linee guida per quantificare gli assegni di mantenimento dovuti in favore della prole con una recente ordinanza, qui allegata in calce.

Nella fattispecie all’esame, un padre ha presentato ricorso alla Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’Appello con il quale l’assegno di mantenimento in favore del figlio era stato quasi raddoppiato rispetto all’importo inizialmente disposto a suo carico in primo grado dal Tribunale.

L’uomo ha lamentato il fatto che i precedenti giudici avessero aumentato la consistenza dell’assegno senza fare alcun riferimento alle attuali e concrete esigenze di vita del minore e senza nemmeno operare una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori.

La Suprema Corte ha ribadito, innanzitutto, che il criterio del mantenimento in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi previsto all’art. 147 c.c. comporta una valutazione comparativa della situazione di entrambi i genitori.

In secondo luogo, ha ricordato come il giudice, nel disporre a carico di ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, al fine della quantificazione dell’assegno, debba tenere in considerazione ulteriori elementi, quali le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi.

Alla luce di tali principi, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’uomo, osservando come la Corte d’Appello non si fosse attenuta agli stessi ed avesse invece espresso una motivazione “apparente”, essendosi invece limitata:

– per quanto riguarda le esigenze del minore, a dedurre del tutto genericamente e senza alcun riferimento specifico l’impossibilità di quantificare con precisione aritmetica le esigenze del figlio “che viva in ambienti famigliari particolarmente benestanti”;

– in ordine alle condizioni economiche dei genitori, ad effettuare un generico riferimento “alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali” del padre.

Cassazione Civile, 10.10.2018, n. 25134

Cassazione Civile, 10-10-2018, n. 25134