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L’ultratriennalità della convivenza salva il matrimonio, ma va eccepita per tempo dinanzi al giudice

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La convivenza come coniugi, qualora si protragga per almeno tre anni, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 5 dicembre 2016 – 19 aprile 2017, n. 9925
Presidente Dogliotti – Relatore Di Virgilio
In fatto ed in diritto

Premesso

La Corte d’appello di Messina, con la sentenza in data 5-15 giugno 2015, ha dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza dell’11/3/2011 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, confermata il 9/11/2011 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 19/6/2013, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto da Z.S. e C.M. il (omissis) in (…), per “difetto di discrezione del giudizio della parte attrice ex can. 1095 n.2 del C.D.C.”.
La Corte del merito, premessa l’applicabilità del rito ordinario di cognizione, e richiamata la pronuncia delle S.U. 16379/2014, ha ritenuto tardiva l’eccezione di non delibabilità per contrarietà all’ordine pubblico, stante la lunga convivenza tra i coniugi, sollevata dalla C. in sede costituzione avvenuta all’udienza di prima comparizione del 17/12/2013, e non già, come avrebbe dovuto, almeno venti giorni prima dell’udienza (o, a ritenere applicabile il rito sommario di cognizione, nei dieci giorni prima).
Ricorre la C. , con ricorso affidato a due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.

Rileva quanto segue.

1.1.-Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 166, 167, 2 comma e 171, 2 comma, c.p.c..
1.2.- Col secondo, la violazione di norme di diritto in relazione all’art.11l Cost..
2.1.- I due motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente.
Come è noto, le Sezioni unite di questa Corte con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, hanno affermato che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, come già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” e che detta convivenza triennale “come coniugi”, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Sulla natura dell’eccezione gli argomenti addotti dalla ricorrente nel primo motivo non sono tali da indurre ad un ripensamento. Quanto invece al secondo motivo, lo stesso è da ritenersi fondato, non potendosi condividere il rilievo del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 167 p. c., con riferimento alla peculiarità, anche sotto il profilo cronologico, della vicenda in esame, dovendosi applicare i principi sanciti dalle Sezioni unite di questa Corte con la nota decisione in data 11 luglio 2011, n. 15144, come già disposto tra le altre, nella specifica materia che qui interessa, nella pronuncia 25676/2015.
Ed infatti, in detta sentenza è stato affermato che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, non ha rilevanza preclusiva l’errore della parte che, convenuta in un giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità matrimoniale, abbia tardivamente eccepito, quale situazione ostativa alla delibazione, la convivenza di lunga durata “come coniugi”, facendo affidamento su una giurisprudenza di legittimità, consolidata al momento della sua tempestiva costituzione ma poi travolta da un mutamento interpretativo (dovuto alla sentenza n. 16379 del 2014 delle Sezioni Unite che, innovando quella giurisprudenza, hanno qualificato detta eccezione come in senso stretto), che riteneva il relativo fatto rilevabile d’ufficio, dovendo altresì individuarsi nella rimessione in termini lo strumento per ovviare a quell’errore”.
In esito all’odierna udienza camerale, il Collegio condivide le considerazioni esposte nella relazione soltanto in relazione al primo motivo di ricorso, mentre, quanto al secondo motivo, rileva che il precedente citato è rimasto isolato, non potendosi ritenere, come affermato nella più recente pronuncia del 19/12/2016, n. 26188, che nel caso sussista un’ipotesi di overruling tale da giustificare la rimessione in termini della parte, per avere questa fatto affidamento su di un diverso orientamento giurisprudenziale da ritenersi invero tutt’altro che consolidato, come provato proprio dal contrasto risolto con la citata sentenza delle Sez. U.
Ne consegue che correttamente la Corte del merito ha ritenuto tardiva l’eccezione di convivenza ultratriennale, siccome sollevata dalla sig. C. in sede di costituzione all’udienza di prima comparizione e non già come avrebbe dovuto, con la comparsa di costituzione ex art. 167 c.p.c. nel termine ex art.166 c.p.c..
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva l’intimato; è dovuto peraltro il raddoppio del contributo unificato, atteso che, come affermato nell’ordinanza 10306/2014, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma l quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.