Il presente lavoro vuole costituire un manuale operativo della fase di realizzo dei beni di compendio e quindi porsi l’obiettivo di analizzare le previsioni contenute nel Capo VI, “Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo” del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, che comprende la Sezione I, “Disposizioni generali” e la Sezione II “Della vendita dei beni”, in quanto disciplina generale della liquidazione fallimentare.
Le previsioni legislative in esso contenute delineano tre aspetti distinti, ma complementari tra loro, relativi alla liquidazione dei beni, corrispondenti per gli organi della procedura, a tre diverse fasi di attività:
- una preliminare (ed eventuale) da porre in essere nel caso in cui il fallimento eserciti una attività economica che è utile per i creditori continuare provvisoriamente o locare a terzi (art. 104 “Dell’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito” e art. 104 bis “Affitto d’azienda o di rami d’azienda”);
- una sistematica e metodologica attinente alla predisposizione del programma di liquidazione (art. 104 ter “Programma di liquidazione “);
- ed una relativa al realizzo dei beni di compendio, ove la norma che ne stabilisce le modalità
in via generale è l’art. 107 (“Modalità delle vendite”) a cui si affiancano, per il realizzo di particolari beni, gli artt. 105 (“Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco”) e 106 (“Cessione dei crediti, dei diritti, delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere”).