Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

L’abbandono del tetto coniugale giustifica l’addebito se è ingiustificato

abbandono

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza, qui sotto allegata, è tornata sul tema dell’addebito della separazione per violazione degli obblighi matrimoniali, affermando che l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e può giustificare l’addebito della separazione se la parte richiedente prova che l’abbandono del tetto coniugale abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva addebitato la separazione personale al marito, allontanatosi di casa senza giusta causa.

L’uomo ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, evidenziando come il suo allontanamento dalla casa familiare non fosse la causa della crisi coniugale, bensì la conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza connotata da continui conflitti e accese liti.

La Corte di Cassazione ha dapprima ribadito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”.

Chiarito ciò, la Cassazione ha rimarcato che; a) grava sul coniuge richiedente l’addebito l’onere di provare  la condotta inadempiente e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; b) è onere dell’altro coniuge dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata violazione, oltre che la sussistenza  – nel caso di violazione dell’obbligo di convivenza – di una giusta causa dell’allontanamento.

La Suprema Corte, nel caso di specie, ha evidenziato come il marito si fosse limitato ad affermare che la crisi coniugale era derivata da differenze caratteriali, non già dall’allontanamento dal tetto coniugale, senza tuttavia fornire prova della giusta causa sottesa all’abbandono della casa familiare.

In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del marito e confermato l’addebito a suo carico della separazione personale.

Cassazione Civile, 18.09.2019, n. 23284

Cassazione Civile, 18-09-2019, 23284