Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

La frequentazione di siti di incontri on line giustifica l’addebito della separazione

siti

L’iscrizione a siti di incontri in internet può giustificare la richiesta di separazione con addebito, poiché tale condotta viola l’obbligo di fedeltà tra i coniugi.

La Corte di Cassazione ha espresso tale principio in un caso in cui, nel giudizio di separazione avanti il Tribunale, un marito si era visto, da un lato, respingere la domanda di addebito formulata nei confronti della moglie per avere la stessa abbandonato la casa coniugale – e, a suo dire, violato l’obbligo di coabitazione – e, dall’altro, condannare al pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della donna di € 600,00 mensili.

La sentenza di primo grado era stata in seguito confermata dalla Corte d’Appello e l’uomo ha dunque proposto ricorso per cassazione, lamentando, sotto il primo profilo, che la decisione fosse stata assunta su un erroneo convincimento (ossia in difetto di presupposti perché la stessa potesse dirsi tradita dall’iscrizione dell’uomo a siti di incontri on line), e chiedendo, sotto il secondo profilo, l’eliminazione del contributo al mantenimento della moglie posto a suo carico.

La Suprema Corte, tuttavia, nel dichiarare inammissibile il ricorso del marito, ha avallato il ragionamento seguito della Corte d’Appello, ritenendo che la donna avesse giustificatamente abbandonato la casa familiare e non potesse, pertanto, essere disposto in suo danno l’addebito della separazione: si è affermato, infatti, che «la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione».

Pertanto, anche la semplice iscrizione ad un qualsiasi sito di incontri sul web, può configurare – secondo la Corte – un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie e non è necessario, al fine di integrare la lesione della dignità e dell’onore del coniuge, che il rapporto sia consumato o comunque ricambiato, avendo rilevanza a tal fine anche il mero tentativo.

La Cassazione, dunque, non solo ha ritenuto integrata la lesione dell’onore e della dignità della moglie, tanto da escludere un addebito a suo carico per l’abbandono della casa familiare, ma ha anche confermato l’assegno di mantenimento in suo favore.

Cassazione Civile, 16.04.2018, n. 9384

Cassazione Civile, 16-04-2018, n. 9384