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La ex fa la colf? Le è dovuto l’assegno di divorzio

colf

Ha diritto all’assegno di divorzio la ex moglie che svolge attività di collaboratrice domestica in maniera irregolare e discontinua, che non le garantisce una capacità economica sufficiente e dignitosa.

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza dello scorso 15 ottobre, ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno di divorzio disposto a favore della ex moglie dai Giudici di merito.

In particolare, la Corte d’Appello di Torino, confermando la decisione del Tribunale di Novara, aveva posto a carico dell’ex marito un assegno di € 200,00 da versare mensilmente alla ex moglie sulla base di due motivi: a) la conservazione del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio tra i coniugi; b) le precarie condizioni economiche della donna che svolgeva attività di collaboratrice domestica e doveva altresì far fronte ad un canone di locazione di € 400,00 mensili, oltre al mantenimento del figlio minore.

L’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione avverso la predetta pronuncia, evidenziando la piena capacità lavorativa e l’autosufficienza economica dell’ex moglie.

La Corte di Cassazione ha osservato come, sebbene la Corte d’Appello nel riconoscere l’assegno de quo avesse fatto riferimento al criterio del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio già superato con la sentenza n. 11504 del 2017 della Suprema Corte, la pronuncia impugnata sarebbe stata in ogni caso conforme all’orientamento oggi prevalente in materia di assegno divorzile, a mente del quale il riconoscimento dell’emolumento in questione richiede, da un lato, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e, dall’altro lato, l’accertamento di un contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale di uno degli ex coniugi.

Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto fondato il diritto della donna a percepire l’assegno divorzile nella misura di € 200,00 al mese sulla base delle seguenti circostanze:

  1. la donna svolgeva attività di collaboratrice domestica in maniere irregolare e discontinua ed era tenuta altresì al pagamento di un canone mensile di locazione, nonché al versamento di un contributo mensile all’ex marito a titolo di mantenimento del figlio;
  2. il matrimonio era durato ben 14 anni durante i quali la richiedente aveva contribuito alla vita familiare ad alla formazione del patrimonio comune;
  3. la misura dell’assegno era pienamente adeguata e compatibile con le condizioni economiche e reddituali dell’ex marito.

Per tale ragione il ricorso dell’uomo è stato rigettato.

Cassazione Civile, 15.10.2019, n. 26085

Cassazione Civile, 26-10-2019, n. 26085