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Il mancato rilievo di una malformazione del nascituro non comporta il risarcimento del danno

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La Cassazione, con sentenza n. 9251 dell’11 aprile 2017, confermativa della sentenza della Corte d’appello di Milano, ha escluso il diritto dei genitori di un bambino nato privo della mano sinistra (e del bambino medesimo) al risarcimento dei danni sofferti per non avere il medico rilevato, in sede di ecografia morfologica effettuata alla 21ª settimana di gravidanza, la menomazione suddetta.

La Cassazione ha ribadito l’orientamento già espresso nella sentenza a Sezioni Unite n. 25767/2015, secondo cui «il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale».

Quest’onere può essere assolto anche mediante presunzioni, in base a inferenze desumibili da elementi di prova quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva; grava, invece, sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale

Tuttavia, si nota che il diritto al risarcimento del danno è stato escluso in capo ai genitori, non tanto perché non era stata data la prova indicata, quanto perché era stata accertata, nel giudizio di merito, l’insussistenza di quel grave pericolo per la salute della donna, al quale l’art. 6, lett. b), l. n. 194/1978, subordina l’interruzione della gravidanza dopo i novanta giorni.

La Cassazione ha ricordato, a questo proposito, come il nostro ordinamento non ammetta il c.d. “aborto eugenetico”, che prescinda cioè dalla sussistenza di un serio o grave pericolo per la salute della donna.

Il diritto al risarcimento del danno è stato escluso, in capo al minore nato malformato, sulla base del noto argomento secondo cui nel nostro ordinamento non esiste un diritto a non nascere se non sani e della mancanza del nesso di causalità tra l’omessa rilevazione, da parte del medico, della malformazione e il danno alla salute sofferto dal minore stesso a causa della sua condizione.

Cassazione Civile, 11 aprile 2017, n. 9251

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