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Ennesimo niet della Cassazione all’assegno per il coniuge convivente con altra persona

assegno

La Corte di Cassazione torna ad affermare che la nuova convivenza stabile e continuativa con un’altra persona dopo la separazione fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno di mantenimento a favore del coniuge che ha fatto deliberatamente questa nuova scelta di vita.

A stabilirlo la Corte di Cassazione che è tornata nuovamente a ribadire l’orientamento, oramai consolidato, secondo il quale, sia in sede di divorzio che in sede di separazione, l’instaurazione di una nuova convivenza, doverosamente caratterizzata da stabilità e continuatività, comporta il venir meno del diritto al mantenimento, presumendosi che le disponibilità di ciascun convivente siano messe in comune.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato quanto precedentemente stabilito dal Tribunale, ovvero addebitato la separazione personale al marito per abbandono del tetto coniugale e imposto a quest’ultimo il pagamento di un assegno di mantenimento alla moglie di € 1.250,00 mensili non ritenendo provata la convivenza di fatto stabile e continuativa di quest’ultima con un altro uomo.

L’ex marito ha presentato ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Perugia.

La Corte di Cassazione ha ribadito che seppur nella separazione vi sia la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, la decisione di instaurare una nuova famiglia di fatto determina, in ogni caso, il venir meno del diritto al mantenimento.

Il suddetto assegno, infatti, è dovuto sempre se il coniuge richiedente non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una condizione analoga a quella avuta in costanza di matrimonio; “ciò induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore… dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal senso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare”.

La convivenza, ha concluso la Corte, diversamente che in passato, “non può ritenersi di per sé neutra, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto”.

Cassazione Civile, 27.06.2018, n. 16982

Cassazione Civile, 27-06-2018, n. 16982