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Il diritto di visita del padre può essere limitato se ciò corrisponde all’interesse del figlio

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La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza qui sotto allegata, è tornata sul tema dell’affidamento condiviso ribadendo che la scelta del giudice di limitare il diritto di visita del genitore non collocatario è lecita se tale decisione è conforme all’interesse primario del figlio.

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Venezia, confermando la precedente decisione del Tribunale di Rovigo, aveva rigettato l’appello di un padre che aveva chiesto l’ampliarsi del suo diritto di visita nei confronti del figlio minore; in particolare la Corte, nel motivare il proprio provvedimento, aveva ritenuto il calendario prospettato dall’uomo estremamente articolato e frammentario e, dunque, disfunzionale rispetto alle esigenze di stabilità del minore.

Il padre ha, pertanto, presentato ricorso in Cassazione avverso detta pronuncia lamentando il mancato ampliamento del proprio diritto di visita; decisione che – a detta del ricorrente – avrebbe mascherato un affido esclusivo di fatto a favore della madre.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto precisato che la regola dell’affidamento condiviso del figlio non esclude che il minore possa essere collocato presso uno dei genitori e che possa essere stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

La Cassazione ha altresì rilevato che “attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalità di esercizio del diritto di visita” e tale potere è sindacabile avanti alla Suprema Corte solo se esercitato arbitrariamente, senza tener conto  dell’interesse primario del minore.

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, il Giudice d’Appello aveva correttamente motivato il rigetto della domanda del padre, evidenziando come l’ampliamento del suo diritto di vista avrebbe dato luogo ad un regime articolato e frammentato ed, in quanto tale, pregiudizievole alle esigenze del figlio.

La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso del padre e confermato il regime di visite già in essere.

Cassazione Civile, 07.10.2019, n. 24937

Cassazione Civile, 07-10-2019, n. 24937