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Criteri per l’accertamento del privilegio ex articolo 2751 bis, comma 1, numero 5 del Codice Civile

L’art. 2751-bis,co. 1, n. 5 c.c. assegna un privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi derivanti dai servizi prestati e dalla vendita dei manufatti.
Con la modifica dell’articolo citato, introdotta dall’art. 36 del D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012, secondo cui è impresa artigiana quella “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, il Legislatore ha voluto raccordare la disciplina dettata dal Codice Civile con la definizione di impresa artigiana prevista dalle disposizioni della L. 443/1985 (cd. “Legge Quadro sull’Artigianato”). Alla luce di tale modifica legislativa la giurisprudenza di merito si è pronunciata (Trib. Torino Sez. 6 Civ. 19.06.2014, Trib. Milano Sez. 2 Civ. 14.06.2013) stabilendo che per determinare la natura artigiana del credito si deve ora necessariamente far riferimento alla legislazione di settore (Legge Quadro 443/1985) e non più, diversamente dal passato, all’articolo 2083 del codice civile.