Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Condominio: solo l’amministratore può opporsi al precetto

precetto

Chi non è amministratore del Condominio debitore non può opporsi all’atto di precetto erroneamente ricevuto per rilevare il difetto di tale qualifica; solamente l’amministratore effettivo, infatti, è legittimato a proporre l’opposizione.

La Corte di Cassazione ha precisato quanto sopra in una fattispecie in cui era stato notificato un atto di precetto ad una S.p.A., erroneamente ritenuta amministratrice di un Condominio debitore.

Nello specifico caso, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano accolto l’opposizione della S.p.A., volta ad accertare giudizialmente la propria estraneità al processo esecutivo, stante la mancata qualifica di amministratore condominiale.

Le creditrici hanno, dunque, proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado evidenziando, tra l’altro, come l’unico soggetto intimato per il pagamento nell’atto di precetto fosse il Condominio, pur essendo erroneamente indicata nella relata di notifica la S.p.a. “in qualità di amministratore”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo di ricorso fondato, affermando che l’opposizione a precetto introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l’esecuzione è minaccia: in questo caso il Condominio.

Dunque, ha proseguito la Corte, “se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualifica di amministratore del condominio, e la parte istante non dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione”.

La Suprema Corte, infatti, ha, da ultimo, osservato che la notifica del precetto intimato ad un Condominio, eseguita nei confronti di persona diversa dall’amministratore, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario la legittimazione a proporre opposizione al precetto, anche al solo fine di contestare la qualifica erroneamente attribuitagli.

Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto e l’opposizione a precetto proposta dalla S.p.A. è stata dichiarata inammissibile.

Cassazione Civile, 21.02.2019, n. 5151

Cassazione Civile, 21-02-2019, n. 5151