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Il condominio non risponde per le infiltrazioni provenienti dall’appartamento al piano superiore

infiltrazioni

La Suprema Corte, in un procedimento per risarcimento danni da infiltrazioni idriche proposto da due condomini nei confronti del proprietario dell’appartamento al piano superiore, ha escluso la responsabilità del condominio poiché le infiltrazioni sarebbero derivate da un guasto all’impianto presente nell’appartamento di proprietà del singolo condomino del piano di sopra, unico responsabile chiamato a rispondere del danno.

Nel caso di specie, la Corte ha ribaltato quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio. Il Tribunale e la Corte d’Appello, infatti, avevano dichiarato la responsabilità del condominio ritenendo che il punto di rottura dell’impianto, ancorché interno ad un appartamento, fosse da considerarsi situato nella parte di impianto di proprietà condominiale.

Su ricorso del condominio avverso la sentenza della Corte d’Appello, la Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di doglianza addotti dal ricorrente e non corrette le argomentazioni della Corte d’Appello.

La Cassazione, infatti, ha affermato che per individuare la parte comune del condotto dell’acqua si deve fare riferimento unicamente all’ubicazione dell’impianto, non già alla sua destinazione, come invece affermato dai precedenti giudici del merito: il condominio non può essere chiamato a rispondere di un danno da impianto idrico se non si trova in una relazione particolarmente qualificata con quest’ultimo, tale da giustificare una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..

La Suprema Corte dunque, nell’accogliere il ricorso del Condominio e nel riconoscere la responsabilità del singolo condomino del piano superiore, ha affermato che “la presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini”.

Cassazione Civile, 26.10.2018, n. 27248

Cassazione Civile, 26-10-2018, n. 27248