Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Condanna all’amministratore che spiffera i debiti dei condomini

debiti

L’amministratore di condominio, pur potendo comunicare ai condomini la situazione debitoria degli altri inquilini, è tenuto tuttavia a rispettare alcuni accorgimenti a tutela della loro dignità. Prendendo le mosse da tale principio, il Tribunale di Torino, con una sentenza pubblicata il 12 marzo scorso, ha precisato che; in difetto di tale condotta, l’amministratore è tenuto a risarcire i danni arrecati a causa della divulgazione di informazioni riservate.

Nella fattispecie, un condomino ha convenuto in giudizio l’amministratore del condominio in cui abitava, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua responsabilità per l’illecita divulgazione di informazioni personali circa la propria posizione debitoria; in particolare, il ricorrente aveva dedotto che l’amministratore avrebbe informalmente comunicato alla madre, anch’ella residente nello stesso stabile, la morosità del figlio durante un incontro casuale per strada e detta circostanza – a detta del ricorrente – avrebbe causato l’interruzione di qualsiasi rapporto con i genitori.

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce di una interpretazione sistematica della disciplina che regola il trattamento dei dati personali in materia condominiale, l’amministratore può comunicare la situazione debitoria degli altri condomini solo a fronte di una formale richiesta da parte di un condomino circa lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle liti in corso.

Il Giudice torinese, nel caso concreto, ha ritenuto che fossero stati accertati, da un lato, la divulgazione di dati personali da parte dell’amministratore senza una preventiva richiesta formale presentata da altro condomino, in spregio ai principi anzidetti in materia condominiale, e, dall’altro lato, l’interruzione dei rapporti familiari tra il ricorrente ed i genitori conseguente al comportamento divulgativo posto in essere dal resistente.

Di talchè il Tribunale ha condannato l’amministratore al risarcimento dei danni subiti dal condomino, quantificati in € 3.000,00.

Tribunale di Torino, 12.03.2020

Tribunale di Torino, 12-03-2020