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Assegno di divorzio: vanno valutati tutti i sacrifici fatti dai coniugi

sacrifici

L’assegno di divorzio, avendo una funzione perequativa e compensativa, deve necessariamente tenere conto delle esperienze di vita maturate durante il matrimonio e del “costo” – in termini di carriera  ed opportunità professionali – della partecipazione al ménage familiare.

La Corte d’Appello di Venezia, con una recentissima sentenza dell’11.01.2019, qui sotto allegata, ha confermato la necessità di valutare i sacrifici posti in essere dai coniugi durante il matrimonio al fine di definire l’adeguatezza o meno di un assegno divorzile a favore della moglie.

In particolare nel caso di specie, il Tribunale di Verona aveva negato l’assegno all’ex moglie e gravato la stessa di un contributo al mantenimento del figlio convivente con il padre, stante le migliorate condizioni economiche della donna rispetto a quelle rappresentate in sede di separazione.

La Corte lagunare, dopo un excursus giurisprudenziale in merito al diritto all’assegno divorzile, ha chiarito come lo stesso non possa non tenere conto del “costo” della partecipazione alla vita familiare – in termini di opportunità di carriera –  che il coniuge deve sopportare, nonché della durata del  matrimonio e delle condizioni e decisioni che hanno pur caratterizzato il vissuto della coppia.

La Corte ha altresì evidenziato come la donna per ben 22 anni di matrimonio avesse contribuito al ménage familiare sia economicamente, devolvendo l’intero stipendio, sia personalmente con il proprio lavoro casalingo e che, a seguito della separazione, era stata costretta a reperire una nuova sistemazione abitativa accollandosi un mutuo ventennale; circostanze che non erano state del tutto valorizzate dal Tribunale.

In ragione di ciò, la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando l’obbligo materno di contribuire al mantenimento del figlio per € 200,00, ha tuttavia riconosciuto in favore della donna un assegno divorzile di € 560,00 da porsi a carico dell’ex marito.

Corte d’Appello di Venezia, 11.01.2019, n. 68

Corte d’Appello di Venezia, 11-01-2019, n. 68