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Assegno di divorzio: va rivisto solo se sopraggiungono fatti nuovi

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Le sentenze di divorzio sono suscettibili di modifica qualora sopraggiungano fatti nuovi idonei a mutare l’assetto patrimoniale considerato con la decisione; rimane esclusa invece la rilevanza dei fatti precedenti e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza n. 11177/2019 dello scorso 23 aprile, qui sotto allegata, ha chiarito i principi che sottendono alla revisione delle condizioni di divorzio ai quali il giudice deve attenersi.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano accolto l’istanza di modifica delle condizioni di divorzio presentata da un marito, riducendo l’assegno divorzile riconosciuto a favore dell’ex moglie sulla base di due circostanze sopravvenute: a) il reperimento da parte della donna di un nuovo lavoro, seppur precario e a tempo determinato; b) il riacquisto di una piena capacità lavorativa stante il superamento dei postumi di un incidente accusati dalla donna in pendenza del giudizio di divorzio.

L’ex moglie ha presentato ricorso in Cassazione lamentando come la Corte d’Appello:  a) avesse omesso di considerare che la ricorrente, già al tempo del definito giudizio di divorzio, lavorava, ancorché con contratto a tempo parziale in ragione dei propri problemi di salute; b) avesse errato nell’aver ritenuto nuova e sufficiente a mutare l’entità dell’assegno la semplice supposizione che la ricorrente avesse acquistato una “attuale capacità lavorativa”.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la prima doglianza della ricorrente, evidenziato come la Corte d’Appello non avesse omesso di considerare che la stessa svolgesse già un lavoro part time al tempo della decisione di divorzio, ma ne avesse al contrario specificatamente tenuto conto, valorizzando il fatto che al momento della pronuncia sull’istanza di modifica erano definitivamente scomparsi i problemi fisici sofferti dalla donna, così da permetterle di reperire una occupazione, non più solo a tempo parziale, ma oggi anche a tempo pieno.

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto fondata la seconda censura sollevata dalla ricorrente, reputando la pronuncia impugnata non in linea con i principi giurisprudenziali sottesi alla modifica delle condizioni di divorzio: secondo tali principi, infatti, la revisione dell’assegno divorzile “postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione delle condizioni suddette di entrambi le parti. In particolare, il giudice a tal fine… deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo e lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata”.

Nel caso esaminato, invece, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello, pur considerando come circostanza nuova rispetto all’epoca del divorzio il fatto che la ex moglie potesse, diversamente da allora, lavorare a tempo pieno e non parziale, aveva aggiunto altresì che ella avrebbe dovuto già da tempo impegnarsi nella ricerca di una attività lavorativa, essendosi i coniugi separati ancora nel 1996. Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, il Giudice di secondo grado ha errato nel dare rilievo ad una circostanza riferita alle condizioni economiche delle parti anteriori alla pronuncia di divorzio, mentre avrebbe dovuto chiarire se ed in che misura il divario delle rispettive situazioni economiche esistente all’epoca del divorzio fosse stato concretamente inciso dall’intervenuto, decritto miglioramento delle condizioni della ricorrente.

La Corte di Cassazione ha dunque rinviato la decisione alla Corte d’Appello che, nel revisionare l’entità dell’assegno in questione, dovrà attenersi ai principi sanciti dalla recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine alla quantificazione dell’assegno divorzile.

Cassazione Civile, 23.04.2019, n. 11177

Cassazione Civile, 23-04-2019, n. 11177