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Assegnazione della casa familiare alla madre che convive con la figlia universitaria fuori sede

assegnazione

È legittima l’assegnazione della casa familiare alla madre che convive con la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, la quale, nonostante frequenti l’Università in altra città, mantenga comunque uno stabile collegamento con l’abitazione.

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di assegnazione della casa familiare, respingendo il ricorso proposto da un padre avverso il provvedimento che aveva disposto l’assegnazione dell’abitazione coniugale alla moglie, in quanto convivente con la figlia, maggiorenne ma non autosufficiente. L’uomo, in particolare, ha lamentato che, così disponendo, la Corte d’Appello avesse errato nel dare rilievo prioritario alla figlia maggiorenne, studentessa fuori sede, e non già all’altro figlio, minorenne, che si era invece trasferito a vivere (con il padre) dalla nonna, la quale pure abitava nello stesso stabile, a causa dell’elevata conflittualità tra i genitori.

La Cassazione, tuttavia, ha rilevato come la Corte d’Appello avesse accertato che la figlia maggiorenne aveva comunque mantenuto un collegamento stabile con l’abitazione familiare nella quale conviveva con la madre, a differenza del figlio minore che vi si era allontanato volontariamente.

Si è a tal riguardo precisato che:

  • da un lato, l’istituto dell’assegnazione (art. 337 sexies c.c.) prevede che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e che, pertanto, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano;
  • dall’altro, l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio oppure un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole.

Ne consegue che, nel disporre l’assegnazione della casa familiare, il Giudice non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti e che la decisione in questione non può neppure essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi: l’assegnazione della casa, in conclusione, è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso dell’uomo e la casa familiare è rimasta assegnata alla madre.

Cassazione Civile, 12.10.2018, n. 25604

Cassazione Civile, 12-10-2018, n. 25604