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Addio al tenore di vita anche nella separazione

tenore

Anche in sede di separazione va ribadita la funzione dell’assegno, già precisata per l’assegno divorzile con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che non mira più a ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì ad assicurare un emolumento al coniuge richiedente adeguato al contributo fornito dallo stesso nella realizzazione della vita familiare.

Con una recentissima pronuncia n. 16405 dello scorso 19 giugno, la Corte di Cassazione ha applicato in via analogica in sede di separazione quanto stabilito dalle Sezioni Unite in sede di divorzio, rigettando il ricorso di una moglie che aveva presentato domanda avanti al Tribunale chiedendo l’addebito al marito della separazione, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di € 400,00.

Se dapprima il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande della ricorrente, successivamente la Corte d’Appello aveva riformato tale decisione riconoscendo a favore della stessa un assegno di mantenimento di € 170,00 al mese sulla base di tre presupposti: a) la differenza reddituale tra i coniugi; b) la breve durata del matrimonio; c) la difficile situazione economica della richiedente.

La Corte di Cassazione, decidendo il ricorso proposto da quest’ultima, ha ritenuto correttamente motivate e conformi ai principi giurisprudenziali recenti le conclusioni della Corte di Appello di contenere l’ammontare dell’assegno di mantenimento nella misura anzidetta, stante la brevità del matrimonio, che avrebbe presupposto un modesto contributo da parte della richiedente nella realizzazione e nella conduzione della vita familiare.

L’ordinanza qui sotto allegata risulta, dunque, un primo tentativo di ampliare in sede di separazione quanto già stabilito per il giudizio di divorzio: il criterio del tenore di vita sarà destinato a venire meno anche nella determinazione dell’assegno di mantenimento?

Cassazione Civile, 19.06.2019, n. 16405

Cassazione Civile,19-06-2019, n. 16405