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Il minore deve vivere con il padre se offre più sicurezza e stabilità

Il Giudice deve disporre la residenza prevalente del minore presso il padre, qualora questi garantisca una maggiore regolarità educativa e la madre risulti più permissiva e distante emotivamente dal figlio.

È quanto è stato affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30191/2019, allegata in calce, richiamando un proprio consolidato orientamento in tema di collocamento dei figli.

Nella vicenda esaminata, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto il collocamento di una minore, in via preferenziale, presso il padre previo affidamento della bambina ai Servizi Sociali del Comune e, successivamente, la Corte d’Appello aveva respinto il reclamo proposto dalla madre avverso detto provvedimento, ritenendo detta soluzione più conforme all’interesse della bambina.

La donna si è dunque rivolta alla Cassazione, lamentando – tra l’altro – con il primo motivo come il Giudice d’appello avesse a suo avviso attribuito al concetto di “interesse del minore” un significato del tutto erroneo, considerato che secondo orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione la collocazione dei figli minori presso la madre è da privilegiare, a prescindere dalla modifica del luogo di residenza da parte di quest’ultima.

La Corte ha rigettato il ricorso e – per quanto in questa sede rileva – ha considerato inammissibile il predetto motivo, poiché secondo quanto pacificamente già affermato in tema di affidamento dei figli: “… il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.

La Suprema Corte ha rilevato come nel caso in esame la Corte d’Appello avesse disposto la residenza prevalente della minore presso il padre, ritenendolo il genitore più capace di garantire alla piccola maggiore stabilità, seguendo uno stile educativo più regolare, contrariamente alla madre che, invece, era risultata più permissiva e distante emotivamente dalla bambina.

Cassazione Civile, 20.11.2019, n. 30191

Cassazione Civile, 20-11-2019, n. 30191