È priva di valore la scrittura privata con cui i genitori modificano il regime di visita dei figli stabilito dal decreto di omologazione della separazione. A tal fine, infatti, è necessario l’intervento del giudice ed il coniuge che viola le statuizioni ne risponde in sede penale.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20801/2017, rigettando l’impugnazione di una madre, che era stata condannata ex artt. 81 e 388, comma 2, c.p. per aver eluso in più occasioni quanto stabilito dal provvedimento di omologazione della separazione in merito al diritto di visita dei due figli minori da parte del coniuge, non consentendo al padre di vedere i figli.
La donna si è difesa affermando di aver ritenuto efficace una scrittura privata tra lei ed il padre dei bambini che aveva modificato le condizioni stabilite dal decreto di omologazione della separazione.
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che la possibilità dei coniugi di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione o nell’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. è vincolata all’intervento del giudice: si tratta di un intervento necessario posto in funzione di tutela dei preminenti interessi del minore.
Cassazione Penale, 02.05.2017, n. 20801
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